Home> Deontologia Forense
E-mail aggiuntive
Creazione nuove pagine
Inserimento nuovi CV
SW di autopubblicazione
Accrescimento Visibilità
Statistiche Traffico Sito
Attività Web Marketing
Realizzazioni Siti ad Hoc
 
 
 
Deontologia Forense
Introduzione

Con delibera del 26.10.2002 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, la tanto attesa modifica dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense comprimendo leggermente i ferrei divieti posti all' esercizio della pubblicità informativa.

In questa nuova ottica Internet è stato correttamente percepito dal CNF come un strumento potenzialmente non pericoloso per la dignità, la lealtà e il decoro, della classe forense.
Altri media, come radio, televisione e stampa, sono stati reputati dal CNF assai più rischiosi e come tali non sono stati svincolati dagli storici divieti e prescrizioni.

Con l'approvazione del nuovo art. 17 dunque all'avvocato è stato consentito, in modo più ampio, di dare informazioni sulla propria attività professionale, ma sempre secondo correttezza e verità, e nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e veridicità dell'informazione così come prescritto dalla Dir. UE2000/31/CE sulla società dell'informazione, e dalle Dir. in materia di pubblicità ingannevole e dalle indicazioni emanate dal Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea (CCBE) nel Communication electronique et Internet del novembre 2000. (Cfr. art. 17 >>)

* * *
Ad un Avvocato è consentito avere il sito Web del proprio studio legale?
Il nuovo testo dell'art. 17 indica tra i mezzi consentiti, per l' esercizio della pubblicità informativa, i "siti Web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine.
Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione alConsiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni."
* * *
Cosa può indicare un Avvocato nel proprio sito Web?

Nel sito Web possono essere indicati:

- un logo;
- i nomi dei professionisti, indirizzi, URL, telefono e fax, e-mail;
- fotografia,dati di nascita e di formazione dell'Avvocato, lingue conosciute, articoli e pubblicazioni;,
- informazioni sullo studio: composizione, nome dei fondatori anche defunti, settori di competenza, professionisti presenti, sedi secondarie;
- eventuale certificazione di qualità (da depositare presso il Consiglio con indicazione completa del periodo di validità, del certificatore e dell'ambito di riconoscimento della stessa).

* * *
E' consentito fornire consulenza legale on line?
E' consentito utilizzare Internet e il proprio sito Web per offrire consulenza legale.
Tuttavia è necessario indicare nel sito le seguenti prescrizioni del CNF:
- indicazione dei dati anagrafici del professionista, P. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
- dichiarazione di rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, o di un link;
- indicazione del professionista responsabile;
- indicazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, anche alle prestazioni on-line;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
* * *
Cosa è vietato?
L'art. 17 del CDF vieta:
- l’offerta di servizi e consulenze gratuite, sul proprio sito o su siti di terzi.
- di indicare sul proprio sito dati e informazioni che riguardano terze persone;
- di palesare i nomi dei clienti (anche qualora sussista il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- di indicare i prezzi delle singole prestazioni e che la prima consultazione è gratuita;
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti propri e/o dello studio;
- il fatturato individuale o dello studio;
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico).
* * *
Un Avvocato può inserire il proprio CV in siti di terzi?

Resta il dubbio interpretativo (in attesa di prossime pronunce) sulla possibilità di inserire i dati personali di un professionista in una pagina Web messa a disposizione da terzi, come ad esempio portali, siti tematici, riviste giuridiche, stante che l'art.17 ammette "siti Web e reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati".

Latu sensu l' inserimento dei dati dell'Avv. (di per sè consentiti dal CNF) all'interno di un sito terzo, potrebbe ritenersi ammesso, purchè nella segnalazione al proprio COA l'Avvocato indichi i dati del titolare del sito, il dominio.

Sono tuttavia da auspicare situazioni che non comportino una commistione, tra i dati del professionista con altre attività professionali, commerciali, o pubblicitarie fattispecie che contrasterebbero fortemente con l'obbligo di indipendenza dell' Avvocato.

* * *
© Copyright 1999-2006 ICC S.r.l. All Right Reserved | Privacy | Disclaimer