| Deontologia
Forense |
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| Introduzione |
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Con delibera del 26.10.2002 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, la
tanto attesa modifica dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense comprimendo
leggermente i ferrei divieti posti all' esercizio della pubblicità informativa.
In questa nuova ottica Internet è stato correttamente percepito dal CNF
come un strumento potenzialmente non pericoloso per la dignità, la lealtà
e il decoro, della classe forense.
Altri media, come radio, televisione e stampa, sono stati reputati dal CNF assai
più rischiosi e come tali non sono stati svincolati dagli storici divieti
e prescrizioni.
Con l'approvazione del nuovo art. 17 dunque all'avvocato è stato consentito,
in modo più ampio, di dare informazioni sulla propria attività professionale,
ma sempre secondo correttezza e verità, e nel rigoroso rispetto dei principi
di trasparenza e veridicità dell'informazione così come prescritto
dalla Dir. UE2000/31/CE sulla società dell'informazione, e dalle Dir. in
materia di pubblicità ingannevole e dalle indicazioni emanate dal Consiglio
degli ordini forensi dellUnione europea (CCBE) nel Communication electronique
et Internet del novembre 2000. (Cfr.
art. 17 >>)
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| Ad un Avvocato è
consentito avere il sito Web del proprio studio legale? |
Il nuovo testo dell'art. 17 indica tra i mezzi
consentiti, per l' esercizio della pubblicità informativa, i "siti
Web e le reti telematiche (Internet), purché propri dellavvocato
o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della
informazione, e previa segnalazione al Consiglio dellordine.
Con riferimento ai siti già esistenti lavvocato è tenuto a
procedere alla segnalazione alConsiglio dellordine di appartenenza entro
120 giorni." |
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| Cosa può indicare
un Avvocato nel proprio sito Web? |
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Nel sito Web possono essere indicati:
- un logo;
- i nomi dei professionisti, indirizzi, URL, telefono e fax, e-mail;
- fotografia,dati di nascita e di formazione dell'Avvocato, lingue conosciute,
articoli e pubblicazioni;,
- informazioni sullo studio: composizione, nome dei fondatori anche defunti, settori
di competenza, professionisti presenti, sedi secondarie;
- eventuale certificazione di qualità (da depositare presso il Consiglio
con indicazione completa del periodo di validità, del certificatore e dell'ambito
di riconoscimento della stessa).
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| E' consentito fornire
consulenza legale on line? |
E' consentito utilizzare Internet e il proprio
sito Web per offrire consulenza legale.
Tuttavia è necessario indicare nel sito le seguenti prescrizioni del CNF:
- indicazione dei dati anagrafici del professionista, P. Iva e Consiglio dellordine
di appartenenza;
- dichiarazione di rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo,
o di un link;
- indicazione del professionista responsabile;
- indicazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, anche alle prestazioni
on-line;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
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| Cosa è vietato? |
L'art. 17 del CDF vieta:
- lofferta di servizi e consulenze gratuite, sul proprio sito o su siti
di terzi.
- di indicare sul proprio sito dati e informazioni che riguardano terze persone;
- di palesare i nomi dei clienti (anche qualora sussista il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- di indicare i prezzi delle singole prestazioni e che la prima consultazione
è gratuita;
- le percentuali delle cause vinte o lesaltazione dei meriti propri e/o
dello studio;
- il fatturato individuale o dello studio;
- le promesse di recupero;
- lofferta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dallart.
19 del codice deontologico). |
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Un Avvocato può
inserire il proprio CV in siti di terzi?
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Resta il dubbio interpretativo (in attesa di prossime pronunce)
sulla possibilità di inserire i dati personali di un professionista in
una pagina Web messa a disposizione da terzi, come ad esempio portali, siti tematici,
riviste giuridiche, stante che l'art.17 ammette "siti Web e reti telematiche
(Internet), purché propri dellavvocato o di studi legali associati
o di società di avvocati".
Latu sensu l' inserimento dei dati dell'Avv. (di per sè
consentiti dal CNF) all'interno di un sito terzo, potrebbe ritenersi ammesso,
purchè nella segnalazione al proprio COA l'Avvocato indichi i dati del
titolare del sito, il dominio.
Sono tuttavia da auspicare situazioni che non comportino
una commistione, tra i dati del professionista con altre attività professionali,
commerciali, o pubblicitarie fattispecie che contrasterebbero fortemente con l'obbligo
di indipendenza dell' Avvocato.
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